PUBBLICHIAMO IL TESTO DELL’INTERVENTO PRONUNCIATO DAI RAPPRESENTANTI DI UNAGIPA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 PRESSO LE CORTI DI APPELLO

PUBBLICHIAMO IL TESTO DELL’INTERVENTO PRONUNCIATO DAI RAPPRESENTANTI DI UNAGIPA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 PRESSO LE CORTI DI APPELLO

La strada  che l’Europa sta tracciando  potrà efficacemente soddisfare la questione di natura  costituzionale che preoccupa   la Magistratura professionale .

Infatti nelle conclusioni dell’avvocato generale Kokott rese in Corte di Giustizia nella causa UX contro il Governo Italiano , su rinvio dal Giudice di Bologna viene detto chiaramente che:  “ai fini dell’applicazione della direttiva sull’orario di lavoro, la nozione di lavoratore non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma propria del diritto dell’unione . Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il fatto che l’attività dei giudici di pace abbia natura onoraria ai sensi del diritto  nazionale non può essere rilevante”.

L’avvocato generale ha riconosciuto che: i giudici di pace sono giudici europei  ai sensi dell’art. 267 TFUE  e  devono essere considerati lavoratori pubblici dipendenti al fine del riconoscimento dei diritti giuslavoristici al pari del magistrati professionali, considerati al tal fine  anche loro lavoratori.

Il giudice di pace è giudice europeo  ai sensi dell’art. 267 TFUE cioè “organo, incaricato di applicare il diritto dell’unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza”.

Questa previsione normativa rende il giudice di pace inscritto nell’ordinamento giudiziario europeo e necessariamente  destinatario di uno status adeguato a tutela della sua autonomia ed indipendenza, poiché come si legge nella sentenza della corte di giustizia c – 64/16 (associaçào siundical dos juizez portugueses vs trìbunal de contas):  “la garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale  si impone non soltanto a livello dell’unione, per i giudici dell’unione e gli avvocati generali della corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, tue, ma anche a livello degli stati membri, per i giudici nazionali.