SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 1394/2026 SINTESI

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 1394/2026 SINTESI

Riepilogo della Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima, n. 1394/2026)

Premessa e Oggetto del Ricorso

La sentenza riguarda il ricorso del dott. xxxxxxxx, già giudice di pace presso l’Ufficio di xxxxxxxx, contro il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l’INPS. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di pubblico dipendente o lavoratore subordinato secondo il diritto dell’Unione Europea, il pagamento delle differenze retributive rispetto ai magistrati ordinari, la ricostruzione della posizione previdenziale e assistenziale, il risarcimento danni per reiterazione degli incarichi a termine e la cessazione di condotte discriminatorie.

Svolgimento dei Fatti

  • Pederzoli è stato giudice di pace dal 2002 al 2021, con incarichi confermati e prorogati nel tempo.
  • Ha cessato le funzioni al compimento del 68° anno di età, secondo la normativa vigente all’epoca.
  • Ha presentato ricorso per proseguire l’incarico e per il riconoscimento di diritti economici e previdenziali, ma il TAR Lazio ha respinto in parte le sue richieste.
  • In appello, xxxxxxxx ha insistito sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto e sulle tutele previste dal diritto UE.

Questioni Giuridiche Affrontate

  • Status del giudice onorario: Il Consiglio di Stato distingue tra la posizione ordinamentale del magistrato onorario e il riconoscimento di singole tutele lavoristiche derivanti dal diritto UE.
  • Nozione di lavoratore secondo il diritto UE: Il giudice di pace che svolge attività reale, effettiva e continuativa, con compenso, rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato secondo il diritto UE, anche se non equiparabile integralmente al magistrato ordinario.
  • Effetti del riconoscimento: Il riconoscimento della qualità di lavoratore comporta il diritto a specifiche tutele (ferie retribuite, trattamento di fine rapporto, regolarizzazione previdenziale), ma non la piena equiparazione economica e di carriera ai magistrati togati.

Decisioni e Motivazioni

  • Accoglimento parziale dell’appello: Il Consiglio di Stato accoglie in parte il ricorso, riconoscendo:
    • Il diritto alle ferie annuali retribuite (almeno 30 giorni per anno di servizio),
    • Il diritto al trattamento di fine rapporto,
    • Il diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale presso l’INPS, con obbligo per il Ministero di versare i contributi mancanti,
    • Il diritto a un’indennità risarcitoria per abusiva reiterazione degli incarichi a termine, quantificata in 14 mensilità della retribuzione base del magistrato ordinario (classe HH03).
  • Domande respinte: Non vengono accolte le richieste di piena equiparazione economica e di carriera, di risarcimento per danno non patrimoniale, di pubblicazione della sentenza e di penalità per ritardo nell’esecuzione.
  • Periodo di riferimento: I diritti riconosciuti valgono per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni (dal 22 ottobre 2002 al 12 marzo 2021), escluso il periodo di tirocinio non retribuito.
  • Spese di giudizio: Sono compensate tra le parti.
  • Condanna ex art. 13-ter c.p.a.: Viene esclusa la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato per superamento dei limiti dimensionali dell’atto processuale, in ragione della complessità della causa.

Esempio di Applicazione

Se un giudice di pace ha lavorato continuativamente per diversi anni, senza essere equiparato a un magistrato ordinario, può ottenere:

  • Il pagamento delle ferie non godute,
  • Il trattamento di fine rapporto,
  • La regolarizzazione dei contributi previdenziali,
  • Un risarcimento per la reiterazione degli incarichi a termine, ma non la piena equiparazione economica e di carriera ai magistrati togati.

Conclusione

La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti dei magistrati onorari, riconoscendo loro alcune tutele lavoristiche secondo il diritto UE, ma ribadendo la distinzione rispetto ai magistrati ordinari. Il Consiglio di Stato adotta un criterio intermedio, riconoscendo solo le tutele effettivamente comparabili e respingendo la piena equiparazione di status e trattamento economico.